consenso informato
C'E' CONSENSO E CONSENSO
Il consenso informato è un caposaldo dei diritti del malato. Il malato deve aver ricevuto dal medico adeguate informazioni in merito alla sua patologia ed ai trattamenti cui sarà sottoposto. Deve ricevere anche informazioni su possibili alternative e sulle complicazioni che possono insorgere. E il paziente dovrebbe conoscere anche l'adeguatezza della struttura ospedaliera per dette cure (ma, evidentemente, è un po' difficile pretendere che questo venga fatto).
La mancanza di questi elementi può far considerare illecito il trattamento sanitario, con tutte le conseguenze del caso.
Il consenso informato non deve necessariamente essere rilasciato per iscritto, ma dato che è il medico a dover provare di averlo ottenuto, la forma scritta è praticamente una prassi in tutte le operazioni e le terapie che possono provocare conseguenze non indifferenti. E per evitare che l'obbligo sia aggirato, in caso di controversie possono non essere riconosciuti validi come consenso informato le sottoscrizioni di moduli troppo generici, con termini ed espressioni eccessivamente tecniche e di difficile comprensione e simili. In pratica dal modulo deve emergere un testo che il paziente (di media cultura) deve essere stato in grado di comprendere e quindi sottoscrivere in piena coscienza.
tanti esempi in rete: per noi...
In rete potete trovare moltissimi moduli di consenso informato predisposti dalle varie istituzioni sanitarie. Prendiamo ad esempio quello che abbiamo trovato dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine (le xxx sono spazi bianchi per le descrizioni). Leggiamone un estratto:
Descrizione della patologia da cui è affetto il paziente: xxx
Atto sanitario proposto: xxx
Mi è stato spiegato che i potenziali vantaggi del trattamento proposto sono: xxx
Gli esiti prevedibili del mancato trattamento sono: xxx
Le probabilità di successo del trattamento, in assenza di complicanze, sono: elevate/ medie /basse
I rischi più comuni di questo intervento sono: xxx
I possibili esiti cicatriziali del trattamento sono rappresentati da: xxx
I possibili problemi relativi al recupero e alla piena guarigione sono: xxx
In linea generale, tenendo presente la variabilità biologica individuale, il periodo necessario per un recupero funzionale è di: xxx
Mi è stato spiegato che NON ESISTONO/ESISTONO alternative a questo trattamento sanitario/chirurgico, con i loro potenziali vantaggi e svantaggi, e cioè: xxx
Ho richiesto le seguenti ulteriori informazioni relative all’intervento e alle sue possibili complicanze:
Domanda: xxx Risposta xxx (il tutto per tre domande)
Ritengo le risposte chiare ed esaurienti.
Sono a conoscenza della possibilità di revocare il seguente consenso in qualsiasi momento prima dell’atto sanitario.
Come potete comprendere dalla lettura di questo modello, emerge chiaramente che chi sottoscrive questo modulo è stato pienamente informato ed ha avuto la possibilità di presentare domande e chiedere spiegazioni: questo è un vero consenso informato.
...e per loro?
E per i pazienti non umani? Evidentemente è a noi che viene richiesto il consenso informato.
Dal punto di vista normativo non vi è alcun obbligo. Lo prevede però il famoso Codice deontologico, il regolamento interno dei veterinari, che dedica ben due articoli all'argomento:
Art. 32 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria - È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell’animale pa-
ziente.
Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale.
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.
Passiamo all'articolo 33
Art. 33 - Acquisizione del consenso - Il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un’accettazione documentata.
opportunità da decidere
Ecco, già, ma quali sono i casi in cui risulta "opportuna l'accettazione documentata"? Questo viene lasciato al libero arbitrio dei veterinari. Vediamo però che tipo di accettazione documentata viene predisposta. A lato vedete due modelli reperibili in rete sui siti degli Ordini Veterinari di Milano e di Roma (l'ordine di Roma ce ne aveva cortesemente inviato copia anche via PEC).
In questi moduli fra l'altro si sottoscrive (Milano) che si è a conoscenza "degli eventuali rischi che tale intervento comporta, e che comunque verranno adottate le misure precauzionali e procedurali idonee", e ancora che "qualora durante l’intervento si verificassero particolari difficoltà di ordine tecnico relative sia alla malattia, che alle condizioni generali del mio animale, accetto, sin d’ora, le modifiche che si rendessero necessarie", oppure (Roma) "di essere stato
compiutamente informato circa i benefici dell’intervento stesso, i rischi generici e specifici, le possibili complicanze ed il decorso postoperatorio, e di accettarli integralmente".
aconsenso o liberatoria?
Notate quindi la differenza: nel modello per noi umani rischi e benefici devono essere scritti e specificati volta per volta per ogni tipo di intervento terapeutico; in quello veterinario rischi e benefici non vengono specificati per iscritto: dichiarate però di conoscerli. In caso di contestazione quindi, voi avrete firmato un documento che sarà di vantaggio esclusivo per il veterinario, che potrà affermare di avervi detto tutto quello che riterrà opportuno.
perché questa differenza?
Questo, a nostro parere, più che un consenso informato sembra essere una sostanziale liberatoria. Nella lettera numero 84, pubblicata sul sito maipiucomelea.it, un veterinario scrive: Io non raccolgo il consenso informato scritto. Se il consenso scritto divenisse obbligatorio mi adeguerei; credo comunque che rappresenti soprattutto una tutela per l' operatore ed un cavillo posto dalle compagnie di assicurazione nelle polizze di responsabilità civile professionale.
Certo, se si firmano moduli come quelli riportati a lato, non si può dargli torto!
Perché allora quelli per umani sono molto più stringenti, anche se per legge non è obbligatoria la forma scritta? Perché in quel caso l'onere normativo di dimostrare di avere pienamente informato il paziente è concreto e non puramente formale: moduli come quelli usati dai veterinari difficilmente verrebbero considerati dimostrazione di un reale e concreto consenso informato se fossero usati per noi umani.
Ecco perché è importante che sia previsto per legge e non solo dal Codice professionale, il consenso informato in campo veterinario.
un panorama scoraggiante
Dato che a pubblicare questi modelli di consenso informato sono gli Ordini delle due principali città italiane, riteniamo plausibile che li ritengano pienamente compatibili con i pur ottimi principi dell'articolo 32 sopra riportato.
E men che meno incoraggiante è l'unico caso in cui sono note le motivazioni di un giudizio che verteva anche sul mancato rispetto di tale consenso, quello, ben noto ai lettori del Notiziario,
di Lea. L'Ordine dei veterinari di Brescia infatti, ha dato la seguente interpretazione (gli articoli citati erano della precedente versione del codice):
inadempimento del dovere di informare il cliente sullo stato di benessere del proprio animale (articolo 19 del codice deontologico), sulla situazione clinica e nella precisazione dei rischi e delle conseguenze delle soluzioni terapeutiche proposte (articolo 29 del codice deontologico)
L'Ordine ritiene che:
La lettera indirizzata dal dott. Omissis in data 2 febbraio non possa essere considerata un vero e proprio consenso informato sottoscritto dal cliente, ma è altresì vero che il signor Andrea era già stato informato dai colleghi che avevano preceduto il dottor Omissis circa la compromessa situazione clinica del paziente.
Già, ma il signor Andrea doveva essere anche informato sul tipo di operazione, sui vantaggi e sui rischi che correva Lea, altrimenti a cosa serve il consenso informato? E tenendo conto che questa motivazione è stata sottoscritta, e quindi condivisa, dal Presidente Nazionale della FNOVI, preferiamo lasciare a voi ogni valutazione in merito all'elasticità con cui è stato valutato il rispetto di quanto prescritto dal loro Codice professionale...
attention please!
Attenzione quindi quando firmate questi modelli di consenso informato, che possono essere anche molto diversi (non esistono modelli a livello nazionale): è bene che ci sia un testimone che possa dire cosa vi ha detto il veterinario, altrimenti in caso di controversia giudiziaria rischiate di pentirvene amaramente!
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ARTICOLO TRATTO DAL NOTIZIARIO ANIMALISTA DEL CEDA ONLUS - N° 157-2015